Con la circolare n. 129, emanata nella giornata del 13.11 in annullamento e sostituzione della precedente (n. 128 del 12 novembre) l’INPS comunica che l’art. 13 del DL 137/2020 (“Ristori”) e l’art. 11 del DL 149/2020 (“ristori-bis”), rendono possibile la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza il giorno 16.11.2020; i soggetti aventi diritto sono individuati in base alle attività svolte e alla “colorazione” della zona di svolgimento dell’attività. L’art. 7 del DL 149/2020 dispone anche la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’IVA in scadenza nello stesso mese di novembre. L’INPS ha poi pubblicato il messaggio n. 4254, dedicato all’esonero introdotto dall’art. 3 del decreto agosto per le aziende che rinuncino ad utilizzare la cassa integrazione messa a disposizione dallo stesso d.l. 104/2020.

SOMMARIO   

1.      Premessa

2.      Sospensione versamenti contributivi

3.      Sospensione versamenti fiscali

4.      Esonero alternativo alla cassa integrazione. Messaggio INPS 4254/2020

1.   Premessa

Il territorio nazionale è attualmente suddiviso in tre zone (gialla, arancione, rossa), a seconda della gravità dell’andamento dell’emergenza epidemiologica. All’aumentare del rischio corrispondono misure maggiormente restrittive della libera circolazione e dello svolgimento delle attività economiche. L’inclusione di un determinato territorio nell’una o nell’alta zona avviene per effetto di ordinanze del Ministro della Salute, incaricato di verificare settimanalmente, in cooperazione con il Comitato Tecnico Scientifico ed i Presidenti di Regione, l’andamento dell’epidemia. Le misure da adottarsi nelle singole zone sono al momento codificate negli artt. da 1 a 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Alla data del 14 novembre 2020, il territorio nazionale risulta così suddiviso:

– zona “rossa”: Provincia autonoma di Bolzano, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,

– zona “arancione”: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria

A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre, entrano in zona arancione dal 15 novembre, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, e in zona rossa la Campania e la Toscana. A far data dal 15 novembre, la suddivisione regionale risulta dunque essere:

area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbriaarea rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

2.   Sospensione versamenti contributivi

Sono interessati dalla sospensione i contributi il cui versamento scade il 16.11.2020, con le seguenti precisazioni:

  • la sospensione riguarda i contributi di competenza del mese di ottobre 2020
  • sono esclusi i premi INAIL, inizialmente inclusi dal decreto ristori e successivamente, secondo l’interpretazione fornita dall’INPS, estromessi dal decreto ristori-bis;
  • sono esclusi i versamenti alla Gestione Separata (co.co.co., amministratori, etc);
  • sono incluse nel beneficio le rate scadenti nel mese di novembre relative ad eventuali rateazioni amministrative (esclusi quindi eventuali debiti iscritti a ruolo a seguito di avvisi di addebito, i cui pagamenti sono comunque sospesi fino al 31.12.2020; se già dilazionati, fino al 31.12.2020, la decadenza della dilazione avviene a seguito del mancato pagamento di dieci rate in luogo delle cinque ordinariamente previste);
  • non è inclusa la terza rata relativa alla sospensione dei versamenti già accordati nella prima fase dell’emergenza;
  • sono incluse nella sospensione anche le quote a carico dei dipendenti, anche se già trattenute;
  • la sospensione riguarda i contributi relativi ai lavoratori effettivamente impiegati nelle zone interessate.

Sono soggetti interessati:

1. Nell’intero territorio nazionale, i datori di lavoro che svolgono le attività indicate nell’allegato 1 al DL 149/2020:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4684

2. Nelle cd. zone rosse, sono interessati anche datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse eche svolgono, come attività prevalente, una delle attività elencate nell’allegato 2 al DL 149/2020:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=4685

L’INPS sottolinea nella circolare che l’eventuale variazione nel corso del mese di novembre della collocazione di Regioni e Province autonome rispetto alle zone gialle, arancioni o rosse non avrà effetti per l’applicazione della sospensione. L’affermazione appare forse un po’ affrettata, dal momento che la norma che istituisce la sospensione dei versamenti non fissa alcuna data, ma richiama genericamente le ordinanze del Ministero della Salute; pertanto, eventuali inserimenti in zona arancione o rossa, che avvengano prima del 16 novembre, come quelli indicati in premessa e disposti proprio due giorni fa a decorrere dal 15 novembre, dovrebbero esplicare effetti ai fini della sospensione.

L’Istituto ricorda poi che anche i versamenti del TFR al fondo di tesoreria possono essere interessati dalla sospensione.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:

  • il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione;
  • in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021;

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive determinerà la decadenza dalla rateazione.UNIEMENS. L’INPS comunica che alle aziende interessate sarà attribuito in automatico il codice di autorizzazione ‘4X’. I datori di lavoro che non risultino assegnatari di tale attribuzione automatica potranno farne richiesta tramite cassetto previdenziale, ed utilizzarlo anche prima di aver ricevuto risposta. Per il periodo di paga ottobre 2020, le aziende interessate dovranno utilizzare il codice ‘N974’ all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>.

3.   Sospensione versamenti fiscali

In base all’art. 7 del DL 149/2020, è possibile sospendere il versamento dei seguenti tributi in scadenza il 16.11.2020:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, anche in relazione alle addizionali regionali a comunali
  • IVA

Anche in questo caso i soggetti interessati sono individuati in base alle attività svolte e alle zone in cui le stesse sono svolte. Al momento non risulta che siano state impartite specifiche istruzioni da parte degli organi amministrativi.

Intero territorio nazionale. Si tratta delle attività sospese dall’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, quali piscine, palestre, teatri, cinema, musei e mostre, sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine.

Zone gialle. Si aggiungono: servizi di ristorazione e le attività di cui allegato 2 al DL 149/2020 (vedi sopra).Zone rosse. Si aggiungono: attività alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator.

4.   Esonero alternativo alla cassa integrazione. Messaggio INPS 4254/2020

L’INPS ha pubblicato, il 13 novembre, il messaggio n. 4254, relativo all’esonero alternativo alla cassa integrazione con causale COVID, introdotto dall’art. 3 del DL 104/2020 e già illustrato dall’Istituto nella circolare 105/2020.

L’operatività dell’esonero era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, che è giunta il 10 novembre scorso.

Brevemente, l’art. 3 del decreto agosto prevede che i datori di lavoro che rinuncino a richiedere gli interventi di integrazione salariale con causale COVID previsti dall’art. 1 del medesimo decreto (18 settimane tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2021), potranno godere di un esonero contributivo pari alla retribuzione oraria persa, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive e moltiplicata per il doppio delle ore di integrazione salariale con causale COVID fruite nei mesi di maggio e giugno. L’INPS comunica che ai fini dell’esonero occorre considerare l’aliquota piena astrattamente dovuta, senza tenere conto delle riduzioni spettanti in forza di altre eventuali agevolazioni (le quali, si ricorda, sono cumulabili con questa stessa agevolazione).

L’esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile, è fruibile per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020, e non può, nel singolo mese, superare la contribuzione dovuta nel mese stesso. In proposito l’INPS comunica che l’esonero potrà essere fruito anche in un solo mese, qualora vi sia capienza. In caso contrario, l’esonero dovrà essere suddiviso e riportato in un massimo di 4 denunce mensili, anche di importo non omogeneo, non oltre quella relativa alla competenza di dicembre 2020. Pertanto, l’Istituto fa presente che i datori di lavoro che vogliano effettuare il recupero nei mesi di agosto, settembre, o ottobre 2020, dovranno seguire la procedura relativa alle regolarizzazioni contributive (messaggio 4973/2016). La stessa procedura deve essere seguita dalle aziende che abbiano sospeso o cessato l’attività con dipendenti.

Per fruire dell’esonero, i datori di lavoro interessati dovranno presentare richiesta di attribuzione del codice autorizzazione “2Q”, prima dell’inoltro (o della rettifica) della prima denuncia con cui intendono avvalersi dell’agevolazione. La richiesta è presentata attraverso il cassetto previdenziale, tramite la funzionalità “Contatti”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”. L’avvenuta attribuzione del codice sarà comunicata attraverso lo stesso cassetto previdenziale.

Con tale richiesta, i datori di lavoro dovranno autocertificare:

– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate che includa i ratei delle mensilità aggiuntive;

– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

– l’importo complessivo dell’esonero.

L’INPS ricorda che i datori di lavoro che accedono a questa agevolazione non potranno ricorrere, per la durata del periodo agevolato di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale con causale COVID, salvo il caso che i trattamenti di integrazione salariale riguardino unità produttive diverse da quelle per le quali si fruisce dell’esonero. Al di là di questo, occorre tuttavia precisare che, alla luce delle disposizioni emanate con DL 137/2020, (comma 15 dell’art. 12), è prevista la possibilità di interrompere la fruizione dell’esonero per accedere alle sei settimane di trattamento disposte dal comma 1 del medesimo articolo, le quali possono essere richieste dai datori di lavoro interessati dalle misure restrittive emanate a partire dal DPCM dello scorso 24 ottobre, a prescindere dall’avvenuta autorizzazione delle 18 settimane del decreto agosto. D’altro canto, si deve ricordare che lo stesso decreto ristori (art. 12 c. 4 DL 137/2020), ha previsto per le aziende che fruiscano dell’esonero e rinuncino a richiedere le sei settimane di integrazione salariale introdotte dallo stesso decreto la prosecuzione dell’esonero per un «ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro gennaio 2021», nei limiti, in questo caso, delle sole ore effettivamente fruite nel solo mese di giugno 2020. Tale ultimo esonero non è contemplato dal messaggio INPS e dovrà presumibilmente essere oggetto di una nuova procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea e di successiva prassi con indicazioni operative da parte dell’Istituto.

PB