Il DPCM 26 aprile 2020 dà il via alla cd “fase 2”, con la ripresa delle attività produttive. Si aggiungono quindi nuove attività tra quelle consentite, aggiornando l’elenco dei relativi codici ATECO.
Il DPCM, poi, incorpora il Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio all’interno dei luoghi di lavoro, nella versione “aggiornata” al 24 aprile 2020, cui si aggiungono Protocolli specifici per il lavoro nei cantieri e per i settori del trasporto e della logistica.
Sono previsti controlli sulla concreta attuazione dei protocolli, effettuati dal personale delle Aziende sanitarie, dell’Ispettorato del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (come richiesto dalla nota del Ministero dell’Interno n. 15350 del 2 maggio scorso). La mancata attuazione delle indicazioni dei protocolli conduce alla sospensione dell’attività fino al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative
1. Premessa
La presente informativa intende fornire:
- un riepilogo delle attività consentite
- il quadro delle modifiche apportate ai suddetti protocolli (si renderà conto solo delle variazioni, per il resto si rimanda all’informativa già inviata in data 15 marzo, che si riallega per comodità)
- il perimetro e le modalità con cui potranno avvenire i controlli da parte del personale degli Ispettorati del Lavoro
Si ricorda innanzitutto che per la concreta attuazione delle misure di contenimento del contagio e delle relative modalità organizzative del lavoro è indispensabile che le aziende si coordinino con:
- i tecnici preposti alle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro
- il medico competente
- ove presente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Le attività consentite
Restano consentite le attività già operanti in base ai precedenti DPCM, che dovranno adeguare la loro operatività ai contenuti dei protocolli. Si ricorda comunque che per le attività che restano ancora sospese sarà sempre possibile, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali, sia dei dipendenti che di terzi, per attività di:
- vigilanza
- conservative e di manutenzione
- gestione dei pagamenti
- pulizia e sanificazione
- spedizione di merci giacenti in magazzino
- ricezione in magazzino di beni e forniture
Quindi, restano attivi:
- qualunque genere di attività che possa essere svolta in regime di cd smart working
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi e loro fornitori di beni e servizi
- i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, con esclusione di musei, scuole, ecc…
- la produzione, il trasporto, la consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli, alimentari
- «ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza»
- i settori agricolo, zootecnico, della trasformazione agroalimentare
- i servizi alla persona indicati nell’allegato 2 al decreto:
- lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- lavanderie industriali
- altre lavanderie, tintorie
- servizi di pompe funebri e attività connesse
- edicole
- tabaccai
- farmacie
- parafarmacie
- le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (allegato 1):
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti (tale attività non era presente nei precedenti DPCM)
- Le attività di vendita di qualsiasi prodotto effettuate via internet, televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI AL NUOVO ALLEGATO 3, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I SEGUENTI CODICI ATECO:
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA’ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA’ EDITORIALI
59 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
63 ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’ ASSICURATIVE
68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI
69 ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’
70 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Ristoranti, bar, pubblici esercizi
Sono consentite le attività:
- di mense e catering contrattuale (mense aziendali) purché sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro
- di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande a domicilio
- di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande da asporto, anche nelle aree di servizio lungo le autostrade, senza possibilità di consumazione all’interno dei locali, né di sosta in prossimità degli stessi
In tutti i casi dovranno essere garantiti la distanza interpersonale, accessi dilazionati, permanenza per il tempo strettamente necessario.
Studi professionali
L’attività degli studi professionali è consentita, con le seguenti raccomandazioni:
- massimo utilizzo possibile delle modalità di lavoro a distanza
- incentivazione dell’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e di altri strumenti derivanti dalla contrattazione collettiva
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio che prevedano il mantenimento della distanza di un metro o, se non possibile l’uso di mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti
- frequenti operazioni di sanificazione dei locali, anche mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali.
3. Il protocollo del 26 aprile 2020
Rinviando, come accennato, alla ns precedente informativa, evidenziamo di seguito soltanto gli elementi di novità rispetto alla precedente versione del protocollo, che resta sostanzialmente invariato.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Si stabilisce che l’ingresso di lavoratori già risultati positivi al COVID-19 potrà avvenire solo a seguito di certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione competente per territorio.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà fornire la massima collaborazione laddove l’autorità sanitaria, a fini di prevenzione, disponga particolari misure, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Nei casi in cui i dipendenti di aziende terze che operano nei locali del committente risultino positivi al COVID-19, l’appaltatore dovrà informarne immediatamente il committente; entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti stretti.
Il committente deve fornire completa informazione all’appaltatore circa i contenuti del protocollo adottato in azienda e deve vigilare sul rispetto delle relative disposizioni anche da parte dei dipendenti dell’azienda appaltatrice
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Nelle aree geografiche a maggiore incidenza endemica o nelle aziende in cui si siano già registrati casi di contagio, alla riapertura è necessario precedere una sanificazione straordinaria degli ambienti
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie e specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi idonei devono essere individuati attraverso una valutazione complessiva dei rischi, compiendo una mappatura delle singole attività dell’azienda. In ogni caso, negli spazi comuni, dovranno essere utilizzate le mascherine chirurgiche.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
È esplicitamente prevista la possibilità di ridefinire l’articolazione degli orari di lavoro allo scopo di favorire il distanziamento sociale, ridurre il numero di presenze contemporanee in azienda, prevenire assembramenti in entrata e uscita.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Il medico competente è tenuto ad applicare le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il medico svolge un ruolo attivo nella valutazione dei rischi, pertanto potrà suggerire l’adozione dei mezzi diagnostici che ritenga utili al contenimento della diffusione del virus.
Alla ripresa dell’attività produttiva, è «opportuno» che il medico competente sia coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolari fragilità, anche in relazione all’età, e per il reinserimento lavorativo dei soggetti già affetti da COVID-19 e successivamente negativizzati, che saranno sottoposti a visita da parte del medico stesso prima del reintegro in azienda anche qualora l’assenza per malattia non si sia protratta per più di 60 gironi continuativi.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Per le aziende nelle quali, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema di relazioni sindacali, non si costituisca il previsto comitato per la verifica del protocollo, sarà costituito un Comitato Territoriale nell’ambito degli organismi paritetici (enti bilaterali), se costituiti nell’ambito dei CCNL di riferimento. Altri comitati di livello territoriale potranno comunque essere costituiti su iniziativa delle organizzazioni firmatarie del protocollo, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nell’azione di contrasto alla diffusione del virus.
IL PROTOCOLLO PER I CANTIERI
Il protocollo appena visto si applica a tutti i settori produttivi. Nel settore dell’edilizia e delle opere pubbliche si è adottato, in aggiunta, un protocollo specifico. I punti salienti del protocollo sono indicati di seguito.
I committenti devono vigilare, attraverso i coordinatori della sicurezza, sull’adozione delle misure anti-contagio.
Il datore di lavoro dovrà assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di spogliatoi e aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo di più persone negli stessi luoghi. La sanificazione deve essere effettuata anche sui mezzi d’opera con le relative cabine di pilotaggio, sulle auto di servizio, le auto a noleggio e i mezzi di lavoro operanti nel cantiere. Il datore di lavoro deve verificare la corretta pulizia degli strumenti di lavoro ed impedirne l’uso promiscuo, deve fornire allo scopo specifici detergenti resi disponibili in cantiere prima, durante e al termine della prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e i locali, compresi quelli esterni ma funzionali al cantiere stesso, dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e in strutture esterne private utilizzate per le finalità di cantiere. La periodicità delle sanificazioni è stabilita dal datore di lavoro in accordo con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e il RLS. Gli operatori che eseguono le sanificazioni devono essere dotati di tutti gli adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuale.
Laddove le caratteristiche delle lavorazioni impediscano il mantenimento delle distanze di sicurezza dovranno esser forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di sicurezza quali mascherine, occhiali, guanti ecc. conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza di dispositivi idonei comporta la sospensione dei lavori e il ricorso alla cassa integrazione per il tempo necessario a procurarli.
Il datore di lavoro provvede al rinnovo degli indumenti di lavoro e alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale, anche con l’utilizzo di tute usa e getta. Il cronoprogramma di cantiere potrà essere riorganizzato con differenti turnazioni dei lavoratori per favorire il distanziamento sociale con differenti articolazioni degli orari di apertura, di sosta e di uscita.
Il coordinatore per la sicurezza deve aggiornare e integrare il piano di sicurezza e coordinamento e le relative stime dei costi tenendo conto anche del costo dei dispositivi di protezione ritenuti necessari. Il coordinatore poi, in collaborazione con il RLS, in fase di progettazione del cantiere tiene conto delle disposizioni del protocollo e ne assicura la corretta attuazione.
Il protocollo contiene poi alcuni esempi di situazioni nelle quali sarà necessaria la sospensione dei lavori (con eventuale accesso alla cassa integrazione), con esclusione della responsabilità contrattuali connesse all’inadempimento o a ritardi (penali, decadenze, ecc.), come stabilito dall’art. 91 DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020.
IL PROTOCOLLO NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA
Analogamente a quanto avvenuto per l’edilizia, anche in questo caso è stato redatto un protocollo aggiuntivo.
Il protocollo insiste sulla sanificazione dei locali e sulla fornitura di dispositivi di protezione individuale anche al personale viaggiante, laddove non sia possibile il mantenimento delle distanze di un metro. Il divieto di trasferta previsto dal protocollo “generale” è derogabile dalle aziende di trasporto e logistica quando non sia possibile eseguire altrimenti le prestazioni. Le informative già previste dal protocollo relativo alla generalità delle attività produttive devono essere affisse anche all’interno dei mezzi di trasporto. L’uso degli spogliatoi deve essere limitato.
Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di prodotti possono avvenire anche senza contatto diretto con i riceventi che dovranno esserne informati. Anche in questo caso, soprattutto con riguardo alle operazioni di predisposizione delle spedizioni, alla ricezione, al carico e scarico, potranno essere ridefiniti orari e turnazioni allo scopo di consentire il distanziamento sociale.
4. I controlli ispettivi
Con la nota 149 del 20 aprile, l’Ispettorato nazionale del lavoro approfondisce ad articola quanto aveva già anticipato con una precedente nota (n. 131 del 10 aprile). Il personale dell’Ispettorato sarà chiamato a collaborare con i Prefetti per la verifica del rispetto dei protocolli all’interno delle aziende. Lo scopo dichiarato di tali interventi è quello di fornire supporto alla prevenzione del contagio. Le verifiche saranno dunque tendenzialmente limitate alle modalità di attuazione delle misure di contenimento, anche fornendo un servizio di “informazione qualificata”, peraltro già prevista dalle norme vigenti. La nota è precedente il DPCM del 26 aprile, e fa riferimento al precedente DPCM, saranno quindi possibili aggiornamenti delle procedure.
L’allegato C della nota n. 149 dispone infatti che le verifiche:
– avranno ad oggetto le attività consentite in quanto comprese nell’elenco dei codici ATECO di cui agli allegati del DPCM 10 aprile 2020, escluse quelle che operavano in deroga tramite comunicazione al Prefetto. Ad oggi, le deroghe con comunicazione al Prefetto non sono più previste: la nota del Ministero dell’Interno n. 15350 dello scorso 2 maggio 2020 comunica che l’ampliamento delle attività consentite con la cd “fase due” è tale da ricomprendere «anche quelle attività la cui prosecuzione… era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto».
– riguarderanno esclusivamente il rispetto «delle indicazioni contenute nel Protocollo del 14 marzo u.s. tra Governo e Parti sociali. Tale specificità dovrà pertanto risultare già nella fase programmatoria degli interventi.» Pertanto le verifiche ispettive non dovrebbero estendersi ad altri ambiti, quali la regolarità dei rapporti di lavoro, le regolarità contributive, l’applicazione dei contratti, ecc… Le verifiche inoltre riguarderanno solamente i contenuti del Protocollo che hanno carattere di obbligatorietà.
Allo scopo di facilitare i controlli, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha predisposto un modello di verbale (“verbale di verifica Covid 19”) di cui fa parte integrante una “check list” che sarà compilata, ove possibile, in ogni sua parte avvalendosi:
«- di quanto accertato direttamente dal personale ispettivo in sede aziendale (ad es. verificando la messa disposizione di detergenti ecc.);
– di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dai responsabili aziendali ovvero da rappresentanti dei lavoratori;
– di eventuale documentazione.»
È previsto che sia il verbale, sia la check list, potranno subire variazioni ed aggiornamenti. Il personale dell’Ispettorato non potrà irrogare sanzioni di alcun tipo: se saranno riscontrate irregolarità nell’applicazione delle disposizioni dei protocolli, il personale dovrà soltanto segnalarlo al Prefetto.
Si allegano quindi in calce i modelli di verbale e soprattutto la check list, con l’invito ad utilizzarla allo scopo di verificare la propria situazione.
La circolare del Ministero degli Interni del 2 maggio scorso
Per espressa disposizione del DL 19/2020 (in corso di conversione in legge proprio in questi giorni), le «misure di contenimento del contagio» possono essere adottate, a seconda dei casi: con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM), come già avvenuto a più riprese
dalle Regioni, per periodi limitati di tempo fino all’adozione di appositi DPCM, quando nel loro territorio si verifichino situazioni di particolare urgenza, solo nell’ambito delle competenze regionale e senza incidere sulle attività produttive
dai Sindaci, con gli stessi limiti posti alle regioni, e con il divieto di ordinanze in contrasto con le misure adottate a livello nazionale
La circolare richiama l’attenzione sul fatto che il contenuto dei protocolli, in quanto integrato nel nuovo DPCM, assume appunto la natura di misura di contenimento del contagio, la cui violazione comporta quindi l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del DL 19/2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (in proposito la Circolare afferma che la sussistenza di un illecito penale dovrà essere ricercata nel quadro di quanto stabilito in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal DLgs. N. 81/2008).
Le sanzioni previste, in breve, possono essere:
sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, aumentata fono ad un terzo quando la violazione sia avvenuta con l’utilizzo di un veicolo; alle sanzioni si applicano comunque le norme vigenti riguardanti i pagamenti in misura ridotta, qualora il pagamento avvenga, a seconda del tipo di violazione, entro 5 o 60 giorni dalle relative contestazioni.
in alcuni casi, oltre alla sanzione di cui sopra, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; in questo ambito, ai nostri fini, è utile ricordare che ciò può avvenire quando le violazioni accertate riguardino le limitazioni e le modalità di esercizio poste dalle norme a:
- attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti
- altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale
- svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità
Inoltre, in ogni caso, è prevista la possibilità di una chiusura immediata delle attività per un periodo non superiore a 5 giorni, come misura precauzionale per interrompere la violazione.
Qualora la stessa violazione sia ripetuta (cd “recidiva”), le sanzioni amministrative saranno raddoppiate e la sanzione accessoria sarà applicata nella misura massima (30 giorni).
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.